L’avvocato specializzato in Trust a MILANO assiste il cliente e lo consiglia sull’opportunità o meno di utilizzare uno strumento di protezione del patrimonio familiare.
Il trust è un istituto, derivante dal diritto anglosassone, mediante il quale una persona istituisce con uno o più beni un patrimonio segregato, destinato ad una finalità specifica. Il Trust non e’ regolamentato dal diritto Italiano ed è stato recapito dal nostro ordinamento mediante la ratifica della Convenzione dell’Aja (1985). Il Trust è oggi riconosciuto dal nostro ordinamento; numerose sentenze hanno determinato la formazione di una giurisprudenza sul Trust.
Un avvocato esperto in Trust a Milano deve anche conoscere gli aspetti fiscali, poichè uno scorretto inquadramento tributario può determinare numerosi svantaggi per la persona che istituisce il Trust.
Lo Studio Legale Santini tratta la materia del trust da molti anni e vanta un’esperienza che assicura una consulenza multidisciplinare. Nella costituzione di trust ci avvaliamo anche di commercialisti, tributaristi e notai, al fine di assistere la clientela nel migliore dei modi.
Attraverso il trust una persona (chiamata disponente) affida dei beni alla gestione di un altro soggetto (chiamato trustee) nell’interesse di un beneficiario o per una finalità specifica. Si possono conferire nel trust sia beni immobili che beni mobili che costituiscono una massa distinta e non entrano a far parte del patrimonio del trustee. Il Trustee ha l’obbligo di gestire ed amministrare i beni del trust secondo le disposizioni dell’atto istitutivo del trust. Può essere nominato trustee qualsiasi soggetto (anche lo stesso disponente può “auto-nominarsi” trustee ed in tal caso si parla di trust auto-dichiarato).
In alcuni trust oltre al trustee può essere nominato un terso soggetto incaricato di vigilare sull’operato del trustee. Questo soggetto viene chiamato guardiano o “protector”
I beni conferiti nel trust costituiscono un patrimonio separato da quello del disponente (o settlor), e non possono essere pignorati né dai creditori del trustee né dai creditori del disponente.